Legge veneta sul consumo di suolo e PUA in corso di approvazione

09 Nov 2023
9 Novembre 2023

Il dott. Roberto Travaglini, che sentitamente ringraziamo, ci invia la seguente nota a commento delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribaltato le decisioni del TAR Veneto in materia di variante sul consumo di suolo del P.I. di Vicenza.

In estrema sintesi, in sede di adozione di una variante parziale al P.I., il Comune di Vicenza confermava, per quanto qui di interesse, gli accordi pubblico/privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 già sottoscritti dai proponenti e già ritenuti di rilevante interesse pubblico.

E tuttavia, in sede di approvazione della variante, il Comune, al dichiarato fine di attenersi ai contenuti della l.r. Veneto 14/2017 e ai limiti di quantità di consumo di suolo assegnati, espungeva le previsioni di espansione edilizia in zone esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata contemplate nel Piano adottato.

Poiché il precedente P.I., approvato nel 2013, decadeva in data 23 marzo 2018 per decorso del quinquennio previsto dall’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, l’approvazione della variante in parola comportava la decadenza dei PUA con essa incompatibili.

In prime cure il TAR Veneto accoglieva il ricorso di alcuni privati, ritrovatisi con un PUA asseritamente decaduto, affermando che il Comune non poteva motivare in base alla l.r. Veneto 14/2017, perché proprio tale legge esenta dal computo del consumo di suolo i PUA in corso di approvazione alla data della sua entrata in vigore (cfr. art. 13, co. 4-5 l.r. cit.).

Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto diversamente, come ben spiegato dal dott. Travaglini, dato che le disposizioni in materia di P.U.A. in itinere oggetto della legge sul consumo sembrano avere un ambito circoscritto e delimitato alla prefata legge regionale, ovvero soggiacciono (rectius: sottostanno) alle previsioni urbanistiche previste dalla l.r. Veneto 11/2004, le quali “prevalgono” sulle prime.

Nota su Cons. Stato 9436 e 9438-2023

sent. CdS n. 9436-2023

sent. CdS n. 9438-2023

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5 replies
  1. Anonimo says:

    Entro il termine stabilito dal comma 5 dell’articolo 4 della legge, vale a dire il 25 agosto
    u.s., il comune di Vicenza aveva trasmesso la scheda informativa di cui all’allegato A della legge regionale n. 14/2017:

    478. 024 116 Vicenza Vicenza 25/08/2017 360145

    L’area del PUA aveva le caratteristiche di cui allo schema che sintetizzava la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata in riferimento allo zoning di cui al D.M. n. 1444 del 1968

    2. Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni Comune

    28 24116 Vicenza Vicenza 93,01 55,80 87,71% 48,95 0,00% 0,50% -1,50% ***15,73 ha ①

    Dalla analisi appare che il comune di vicenza ha già consumato molto terreno vergine- per cui la scelta di tenere conto dei soli PUA dentro il consolidato, sarà dovuta anche a questo-

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  2. Anonimo says:

    Due considerazioni: il comune nella delibera di variante per comunicare le aree che non facevano consumo di suolo, che ha comunicato alla tegione, non ha incluso il PUA, dall altra non ha nemneno reiterato il PUA nei 180 previsto per legge in caso di pagamento dell 1% sul valore dell area… Una non volontà assoluta…

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  3. Anonimo says:

    Una domanda al Dott. Travaglini- Quando si dice:….” l’approvazione della variante in parola comportava la decadenza dei PUA con essa incompatibili.” – si intende che la incompatibilità è dovuta al fatto che il comune espungeva le previsioni di espansione edilizia in zone esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata contemplate nel Piano adottato??? se così, il >Comune , da come si capisce, si è pure precluso la possibilità di applicare la procedura ad evidenza pubblica, volta a valutare la migliore proposta per l’interesse pubblico, che poteva dunque autorizzare solo a valle di una comparazione con eventuali proposte di altri soggetti (cfr. art. 17 l.r. Veneto 11/2004, come modificato dall’art. 22 l.r. Veneto 14/2017).

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    • Roberto Travaglini says:

      Il riferimento alla decadenza dei PUA incompatibili con le sopravvenute previsioni di una variante al Piano degli Interventi, che è sancita dall’art. 18, comma 9, della L.R. 11/2004, appare, rispetto alla fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, ultronea, non trattandosi di un PUA già approvato (ed eventualmente convenzionato), bensì di una proposta di PUA sulla quale, alla data di approvazione della Variante al P.I., il Comune non si era ancora definitivamente pronunciato.
      La Variante al P.I., espungendo le previsioni degli ambiti di espansione assoggettati a PUA esterni all’ambito di urbanizzazione consolidata, ha fatto venir meno il presupposto pianificatorio necessario all’approvazione di ciascuno dei due PUA il cui iter era tuttora in corso e dei quali si occupano le sentenze del Consiglio di Stato pubblicate nel post del 9 novembre.
      D’altra parte, nei casi esaminati dal giudice di appello, le previsioni del P.I. di Vicenza relative agli ambiti di espansione soggetti a PUA erano decadute ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, il 23 marzo 2018, trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano degli Interventi.
      Per quanto riguarda l’utilizzo della procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art. 17, comma 4-bis, lett. b), della L.R. 11/2004, per individuare aree esterne all’AUC, nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune di Vicenza non vi ha provveduto con la Variante al P.I. che da disposto lo stralcio delle aree dei ricorrenti in primo grado.
      La procedura ad evidenza pubblica è stata avviata con l’avviso per manifestazioni d’interesse finalizzate alla formazione del nuovo P.I., approvato dalla Giunta comunale nel luglio del 2021 e con termine (prorogato) di presentazione delle proposte al 31 dicembre 2021.
      Nonostante siano state presentate 337 proposte, delle quali 37 riguardanti interventi di nuova urbanizzazione su aree esterne all’AUC, non si è a conoscenza dell’avvio dell’iter di redazione del nuovo P.I. che tenga conto, selezionandole, tali proposte.
      Il materiale concernente tale procedura è consultabile alla pagina raggiungibile al seguente link https://www.vicenzaforumcenter.it/progetti?id=108196

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  4. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, condivido le osservazioni del dott. Travaglini. Concordo nel condividere la parte della sentenza in cui si ricosce al comune “l’indiscussa titolarità comunale del potere pianificatorio locale, che la Regione può sì conformare ed indirizzare, ma non radicalmente elidere.” e nel non condividere invece la parte della sentenza sul non obbligo di ripubblicazione. Alle considerazioni di Travaglini aggiungo anche che le modifiche apportate tra adozione e approvazione hanno sicuramente comportato significative variazioni anche in relazione ai profili di valutazione ambientale strategica – VAS. .Come noto, il procedimento di vas si avvia successivamente all’adozione, ma è chiaro che il rapporto ambientale e tutta la relativa documentazione vengono redatti sulla base dei contenuti del piano adottato. Ne consegue che debbano essere adeguati e rivalutati alla luce delle significative modifiche apportate in sede di approvazione [senza incorrere nell’errore, ricorrente, che se si riduce la quantità di suolo consumabile, non è necessaria la revisione della vas perchè l’effetto sull’ambiente è comunque migliorativo …. ]. Fiorenza Dal Zotto

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