L’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un “processo di produzione”
L'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184-bis, comma 1, lett. a), con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Lo ha stabilito la Cassazione Penale in una recente sentenza portando un notevole contributo alla definizione del “processo di produzione” alla cui definizione anche la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato si era occupata, peraltro, in modo difforme dalla Cassazione.
Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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