L’avvalimento a cascata è vietato

09 Giu 2014
9 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 03 giugno 2014 n. 749, dichiara l’illegittimità dell’avvalimento a cascata: “Tale operazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, integra un’ipotesi di avvalimento a cascata [in cui la mandante “Busolin” si è avvalsa dei requisiti di “Eco Green” che, a propria volta ha utilizzato i requisiti di un altro soggetto (“Il Verde”)], in quanto tale vietata poiché elide il necessario rapporto diretto che deve intercorrere fra ausiliaria e ausiliata (cfr. da ultimo Cons. di Stato, Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251), senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che le imprese citate risultassero raggruppate in ATI”.

Nella medesima sentenza, inoltre, i Giudici si soffermano sulla natura giuridica del consorzio statuendo che: “10.1. Ed invero, il fatto che il Consorzio DZ, ai fini della qualificazione per il servizio in esame, abbia dichiarato di avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale maturati dalla consorziata De Zottis spa, indicata come esecutrice dell’appalto, è rispettoso del dato normativo (art. 277, comma 3, del DPR n. 207/2010), nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia secondo cui il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio ovvero mediante il cumulo con quelli delle consorziate (secondo il criterio della sommatoria), senza dover ricorrere allo strumento dell’avvalimento.

10.2. Peraltro non appare revocabile in dubbio, in considerazione della forma giuridica di Società cooperativa consortile, la natura di “consorzio stabile” del controinteressato, posto che esso soddisfa le caratteristiche essenziali a tal fine richieste dall’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006, e non potendosi in alcun modo dedurre il difetto di un’autonoma organizzazione di impresa né dallo scopo mutualistico della società né dal suddetto “prestito dei requisiti” da parte della consorziata”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 749 del 2014

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