Le cd. contaminazioni storiche
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due contestava che all’epoca in cui svolgeva la propria attività non erano previsti limiti di emissione per le sostanze da cui il suolo è risultato contaminato.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
L’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause e i parametri ambientali alterati vanno riportati entro i limiti normativamente accettabili. L’obbligo di bonifica non discende da un’asserita portata retroattiva della disposizione precettiva, ma dell’applicazione ratione temporis della legge, onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente.
L’Adunanza Plenaria ha spiegato che non si è estesa l’area dell’illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell’ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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