Il principio euro-unitario del “chi inquina paga”
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito, ai sensi dell’art. 244 del Codice dell’ambiente, e quindi obbligate alla bonifica. Una delle due lamentava la propria estraneità giuridica all’altra e, per l’effetto, non riteneva di poter essere considerata responsabile dell’inquinamento.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, offrendo una pregevole ricostruzione del principio di matrice euro-unitaria del “chi inquina paga”, il quale deve essere applicato secondo una nozione sostanzialistica di impresa, che non si limiti alla mera distinzione tra diverse persone giuridiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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