L’ordine di bonificare un’area (cava dismessa con materiali di fonderia) non può essere dato al proprietario non colpevole

16 Giu 2014
16 Giugno 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 701 del 2014.

La sentenza accoglie il primo motivo di ricorso: "Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge (articolo 14 decreto legislativo numero 22 del 1997), eccesso di potere, carenza incongruenza della motivazione; nell’assunto che l’ordine alle ricorrente viene impartito con riferimento alla loro qualità di proprietarie e senza alcun’indicazione di loro colpa o dolo per la violazione contestata".

Si legge nella sentenza: "Nel merito il ricorso è fondato. Infatti, come esattamente puntualizzato con il primo motivo di ricorso, il Comune ha impartito alle ricorrenti l’ordine impugnato senza la previa individuazione di alcun profilo di colpa e men che meno di dolo a loro carico, come appare invece sicuramente ed incontrovertibilmente richiesto dalla normativa richiamata, addebitando quindi alle ricorrenti una sorta di responsabilità oggettiva derivante dalla proprietà del suolo. La stessa difesa del Comune, nelle proprie memorie, non individua alcun profilo di colpa o di dolo da addebitare alle ricorrenti e si limita a rilevare che le stesse avrebbero prestato una sorta di acquiescenza all'ordinanza del Sindaco di Verona n. 5473 del 25.07.90 che aveva loro imposto la predisposizione di un progetto di bonifica di recupero ambientale dell'area, che fosse idoneo a scongiurare rischi di  inquinamento della falda e ad assicurare la stabilità dell'accumulo dei rifiuti. Il richiamo all'ordinanza del 1990 appare peraltro del tutto irrilevante. Le attuali ricorrenti, infatti, senza con ciò riconoscere alcuna responsabilità da parte loro in merito al deposito dei rifiuti, avevano presentato un progetto di bonifica, che avrebbe dovuto essere portato ad esecuzione dalla società Edilcosta, che ha all’uopo intrattenuto direttamente i rapporti con Comune e Provincia. Dalla documentazione prodotta peraltro risulta espressamente e "per tabulas" che l'impegno alla rimozione dei materiali inquinanti nei confronti del Comune è stato assunto solo da Edilcosta (v. doc. 15 II fascicolo documenti del Comune) e che (v. doc. 20 II fascicolo documenti del Comune) "i materiali giacenti nell'area (copertoni e scorie di fonderia) in epoca remota sono stati rimossi ed accumulati secondo le disposizioni impartite dal Vs. tecnico geom. Lodi " il quale avrebbe "consigliato di accumularli in un angolo dell'area, così come ora giacciono". Il Comune pertanto non risulta essersi adoperato per acclarare se e quale tipo di responsabilità potessero avere le ricorrenti in merito all'inquinamento contestato, essendosi invece limitato ad attribuire loro una sorta di responsabilità "da posizione". Nei provvedimenti impugnati non viene fatto alcun riferimento ad eventuali comportamenti colposi o dolosi delle ricorrenti tali da comportare una responsabilità delle stesse per le violazioni contestate e nessuna istruttoria o indagine è stata infatti svolta dal Comune al fine di identificare i reali inquinatori che hanno sversato le terre di fonderia e i  copertoni; anzi, nell'ordinanza 713/98 lo stesso Comune riconosce espressamente che i rifiuti sono stati abbandonati nel tempo da ignoti. La giurisprudenza è invece consolidata nel ritenere che l'onere probatorio di individuazione delle cause dell'inquinamento e dell'identificazione dei responsabili spetta alla P.A. procedente, mediante espletamento di un'adeguata istruttoria ( da ultimo TAR Brescia, sez. I, sent. n. 50/2013), che nel caso concreto è pacificamente mancata".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 701 del 2014

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