Pubblicata sul B.U.R. una nuova legge regionale in materia di ambiente: dubbi sulla sua costituzionalità per mancato adeguamento alla normativa statale

04 Giu 2024
4 Giugno 2024

Con la l.r. Veneto 27 maggio 2024, n. 12 (pubblicata sul Bur n. 70 del 31.05.2024), è stata approvata la Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La legge regionale è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=531079.

Gli interpreti sollevano alcuni dubbi sulla sua costituzionalità, perché tale legge regionale sembra non tenere conto della disciplina statale in materia di provvedimenti ambientali.

Ad esempio, il paragrafo 4.3 dell’Allegato al d.m. Ambiente del 30 marzo 2015, n. 52, recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’art. 15 d.l. 91/2014, come convertito dalla l. 116/2014, afferma: “Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%”.

La legge regionale non sembra tenere conto di questo parametro.

Inoltre, il decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019, recante le Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS) – decreto voluto dal d.lgs. 104/2017, al fine di recepire la direttiva 2014/52/UE – afferma che la VIS stessa deve essere parte integrante della VIA per determinati progetti.

Questa circostanza non sembra riportata nella legge regionale.

La Corte costituzionale a più riprese ha affermato che le Regioni non hanno il potere di diminuire la tutela ambientale disposta dalle norme statali, bensì la più solo aumentarla.

La questione sulla costituzionalità o no della l.r. Veneto 12/2024 è naturalmente assai complessa, stante il complicato intreccio tra normativa dell’UE, dello Stato e delle Regioni, nonché stante il diverso rango gerarchico tra un decreto ministeriale (che però attua disposizioni sovraordinate) e una legge regionale.

Post di Daniele Iselle

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Mi pareva che la legge 1/2022 ha inserito la parte Ambientale in Costituzione, e la regione Pdl n. 238, ne doveva prendere atto. Non so se l abbia fatto. Nell’incontro tenutosi al Padova il 14 maggio scorso, L’arch. G, Ghinello diceva che lo stesso giorno in Regione c’era la riunione per definire il citato progetto di legge che si doveva adeguare alla riforma della modifica della legge costituzionale (art. 9).

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    • Anonimo says:

      La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”

      In particolare, integrando l’articolo 9 della Costituzione, il disegno di legge in esame introduce tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

      Modifica, inoltre, l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.

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