Le Regioni possono stabilire la destinazione dei proventi degli incrementi da loro disposti alle oblazioni del cd. terzo condono

31 Mar 2023
31 Marzo 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo contro l’art. 1 l.r. Veneto 27/2021, il quale sostituisce l’art. 4, co. 1-bis l.r. Veneto 21/2004, prevedendo che l’incremento dell’oblazione prevista dalla legge sul condono, fissato dal comma 1 dell’art. 4 cit., è destinato, oltre che alle finalità indicate dal medesimo comma 1 (politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici ex art. 23 l. 47/1985), ad ulteriori finalità, e in particolare: a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; b) agli interventi, promossi dai Comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana ex art. 6 l.r. Veneto 14/2017. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.

Le norme poste dallo Stato vincolano le Regioni unicamente in relazione alla misura dell’oblazione, ai relativi termini di versamento, ed in genere alle relative articolazioni procedimentali ed organizzative.

Spetta alle Regioni invece la destinazione degli introiti che riscuotono per effetto dell’incremento alla misura dell’oblazione fissata dalla legge, consentito dall’art. 32, co. 33 d.l. 269/2003.

Post di Daniele Iselle

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