Anche col codice degli appalti la controversia sulla risoluzione del contratto spetta al giudice ordinario
L’art. 133, comma 1, lett. c), del CPA stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi...".
Il TAR Veneto esclude che questa disposizione abbia trasferito al giudice ordinario le controversie relative alla fase esecutiva del contratto di appalto.
Post di Dario Meneguzzo
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