VIA per grandi strutture di vendita quando manca la compatibilità urbanistica

06 Nov 2013
6 Novembre 2013

L'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sul commercio disciplina le grandi strutture di vendita, stabilendo che esse sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, che indice la conferenza di servizi.  Il comma 11 dell'articolo 19 dispone che: "11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte".

La Deliberazione della Giunta Regionale N. 455 del 10 aprile 2013 reca "Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Disposizioni attuative dell'articolo 19 con particolare riferimento alla disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita".  La deliberazione attua la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 50 del 2012 con particolare riferimento alla disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, in virtù della previsione di cui al comma 11 del medesimo articolo 19.

DGRV 455 del 10 aprile 2013

Le disposizioni attuative sono contenute nell'allegato A.  L'articolo 6, comma 3 stabilisce che l’istanza di autorizzazione presentata al SUAP deve contenere, a pena di irricevibilità, una dichiarazione attestante, tra l'altro la sussistenza della conformità urbanistica. Il successivo articolo  7 stabilisce che tra la documentazione  da allegare rientra "il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesto".  Il comma 3 aggiunge che tale documentazione deve essere allegata all’istanza di autorizzazione a pena di inammissibilità dell’istanza medesima.

455_AllegatoA_248203

Questa procedura non appare utilizzabile nel caso in cui manchi la conformità urbanistica, in quanto non è possibile effettuare prima la VIA in variante.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 19bis  della LR 10/99 al comma 5 prevede la VIA in variante allo strumento urbanistico solo per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori (e, quindi, non per le grandi strutture di vendita).

LR_ 10 del 1999 - Art. 19bis

Ricordiamo anche che l'art. 19 bis de quo è stato ritenuto ancora vigente dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 03 maggio 2013. Con tale deliberazione vengono individuate nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162 e l. 17 dicembre 2012, n. 221; l.r. 28 dicembre 2012, n. 50) , in materia di valutazione di impatto ambientale. Contestualmente si revocano le precedenti disposizioni applicative di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011.

Infatti la deliberazione precisa che  si intendono non più applicabili le seguenti disposizioni della l.r. n. 10/1999 e ss.mm.ii.:

a) articolo 1;

b) articolo 2;

c) articolo 3, comma 1, lettere d) ed e);

d) articolo 3, comma 2;

e) articolo 4, commi 3,5, 6 e 7;

f) articolo 7;

g) articolo 8;

h) articolo 9;

i) articolo 10;

j) articolo 11;

k) articolo 12;

l) articolo 13;

m) articolo 14;

n) articolo 16;

o) articolo 17;

p) articolo 18;

q) articolo 25;

r) articolo 26;

s) articolo 27, commi 1, 2 e 3;

t) articoli dal 28 al 32.

Di conseguenza, se si vuole autorizzare una grande sctruttura di vendita quando manca la compatibilità urbanistica, sembra ipotizzabile che debba essere applicata la procedura dell'accordo di programma, se rientra nei casi disciplinati dall'art. 26 delle L.R. 50, il quale dispone che:

"LR 50/2013 - Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale.

 1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:

a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora l’ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4".

In questi casi la VIA viene inclusa nella procedura di accordo di programma e ne costituisce un sub-procedimento presupposto e connesso.

E' corretta questa ricostruzione?

avv. Dario Meneguzzo

 

 

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1 reply
  1. marta says:

    L’accordo di programma ex art. 26 della LR 50/12 (ad eccezione delle aree contigue alla portualità veneziana e alle cittadelle aeroportuali) si dovrebbe applicare esclusivamente nei casi di superamento delle soglie dimensionali ivi indicate e pertanto, nell’ipotesi di assenza di previgente localizzazione per le GSV oltre 8000mq.
    In caso di dimensioni inferiori è sempre richiesta la previa localizzazione a mezzo variante al PI, mentre non è chiaro il procedimento in caso di mancanza di PAT approvato: il progetto di legge del nuovo piano casa faceva rivivere in proposito la procedura ex art. 50 comma 9 LR 61/85). Variante localizzativa da realizzarsi applicando l’approccio sequenziale: quindi se fuori dal centro abitato solo in aree di riqualificazione o per consolidamento di poli esistenti. A mio avviso la variante comporta VAS a meno che la localizzazione non fosse già prevista nel PAT e valutata dalla relativa VAS. Solo successivamente potrà darsi corso allo screening e alla istanza di autorizzazione. Mi pare quindi che il procedimento per GSV di dimensioni maggiori a 8000 mq sia più semplice di quello per le GSV di dimensioni inferiori.

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