Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, con sentenza appellata, e contratto medio tempore stipulato: quid iuris?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che gli artt. 121 e 122 c.p.a. costituiscono norme speciali rispetto alla norma generale di cui all’art. 336, co. 2 c.p.c. (sul cd. effetto espansivo della sentenza) e, pertanto, prevalgono in caso di conflitto in ossequio al criterio di specialità.
La speciale disciplina prevista per il contenzioso appalti dal c.p.a. regolamenta in quali casi il contratto stipulato possa continuare ad essere efficace nonostante il sopravvenuto annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione della relativa procedura di affidamento.
Gli artt. 121 e 122 c.p.a. sono, dunque, applicabili allorché si controverta sulla sorte del contratto stipulato in virtù dell’aggiudicazione emanata dalla P.A. ed impugnata con il ricorso di primo grado.
Se, dunque, l’annullamento dell’aggiudicazione non travolge sempre e comunque il contratto, la riforma in appello della sentenza di primo grado che abbia accolto il ricorso dell’operatore economico classificatosi al secondo posto determina di certo la caducazione automatica dell’aggiudicazione disposta in ottemperanza alla decisione del TAR impugnata, ma non anche del contratto sulla base della medesima concluso, dovendosi all’uopo valutare la sussistenza delle condizioni per la sua persistente efficacia ai sensi dei menzionati artt. 121 e 122 c.p.a.
Qualora il G.A. ometta di esaminare il profilo dell’efficacia del contratto, non può la P.A. sostituirsi alla sua valutazione. In questi casi il rimedio esperibile è il ricorso per ottemperanza, che può essere proposto anche ai sensi dell’art. 112, co. 5 c.p.a. al fine di ottenere chiarimenti sull’esecuzione della sentenza in questione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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