Fugit inreparabile tempus: ovvero dei 35 secondi di ritardo che fecero sfumare 10 milioni di euro di agevolazioni
Assurse all’onore delle cronache nazionali il caso dei 10 milioni di euro di agevolazioni PNRR, persi da un Comune per aver inviato la relativa domanda con 35 secondi ritardo rispetto alla scadenza del mezzogiorno dell’ultimo giorno utile.
Il Consiglio di Stato ha calato il sipario sulle ultime speranze di ottenere la somma, affermando i principi che seguono.
È tardiva la domanda presentata via PEC, le cui ricevute di accettazione e di consegna siano successive di pochi secondi rispetto all’orario di scadenza indicato dalla lex specialis (nella specie 33 e 35 secondi dopo le ore 12.00) in quanto, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva. Difatti, allorquando si indica un numero intero (nella specie, ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero e tale ricostruzione risulta ragionevole e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento predicati dall’art. 97 Cost. e a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Ai fini del computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dalla lex specialis, la fine del giorno considerato (ovvero, “lo spirare della mezzanotte”) non resta integrata fino a che non sia consumato l’ultimo degli 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Pertanto, il giorno termina effettivamente alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore 00:00:00, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno.
Post di Daniele Iselle
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