Caos sugli oneri da rischio specifico negli appalti di servizi e/o forniture
Nella precedenti sentenze pubblicate si è sempre affermato che l’obbligo di indicare già in sede di offerta ed a pena di esclusione gli oneri da rischio specifico valesse solo per gli appalti di lavori (cfr. ad. Pl. n. 3/2015 e n. 9/2015). Negli appalti di servizi e/o forniture, invece, salvo una comminatoria espressa della lex specialis, l’omessa indicazione rileverebbe solo nel giudizio di anomalia.
Il T.A.R. Bolzano, però, la pensa diversamente.
Nella sentenza che si commenta il Collegio spiega perché le conclusioni di cui supra varrebbero per tutte le tipologie di appalti, senza distinguere tra lavori e servizi e/o forniture.
Voi come la pensate?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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