Che cos’è l’informativa prefettizia antimafia?

08 Ott 2014
8 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto chiarisce che cosa sia e come deve essere applicata la c.d. normativa antimafia. Si legge nella sentenza n. 1264 del 2014: “in linea generale, si deve osservare che la cosiddetta normativa “antimafia”, intende garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che l’emissione di una comunicazione prefettizia ostativa prescinde dal concreto accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente che vi siano degli elementi indiziari in grado di generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso” (a titolo esemplificativo, in ordine a tali consolidati principi, si ricorda Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, n. 245, id, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3647; id, 8 giugno 2009, n. 3491; id, 19 giugno 2009, n. 4132; id 14 aprile 2009, n. 2276; id 27 gennaio 2009, n. 510; id, sez. V, 26 novembre 2008, n., 5846; id, sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3958 ;id, sez. V, 27 maggio 2008, n. 2512; id, sez. IV, 16 marzo 2004, n. 2783.).

A tali principi –elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla precedente normativa, ma valevoli, per quanto qui rileva, anche con riferimento al D.Lgs. n. 159/2011 applicabile al caso in esame - consegue che il Prefetto, all’atto della valutazione in ordine alla sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e della conseguente adozione della informativa ostativa, non è tenuto al raggiungimento della piena prova della intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma deve solo sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza. Relativamente a detta valutazione, l’Autorità Prefettizia gode di ampia ed autonoma discrezionalità, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irrazionalità e/o irragionevolezza. Tale valutazione deve, peraltro, essere sufficientemente motivata in ordine alla sussistenza degli elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi il tentativo di infiltrazione mafiosa.

In definitiva, l’informativa prefettizia costituisce uno strumento, con funzione spiccatamente cautelare e preventiva, teso a contrastare la criminalità organizzata, che deve pur sempre fondarsi su elementi di fatto che inducano a ritenere esistente il pericolo di infiltrazioni mafiose, pur prescindendo dall’accertamento di responsabilità penali.

È però necessario che questo strumento di tutela sia utilizzato, oltre che con estremo rigore, anche con estrema attenzione e cautela, perché il suo meccanismo opera incidendo nel delicato equilibrio, proprio dell’Ordinamento democratico, che sussiste tra diritti di difesa e di libertà di impresa da un lato, ed esigenze di politica repressiva e preventiva dall’altro” (T.A.R. Veneto, sez. I, 06.10.2014, n. 1264).

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1264 del 2014

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