Le opere realizzate con materiali precari ma con destinazione stabile sono nuove costruzioni
Il Consiglio di Stato afferma che alcuni manufatti, adibiti a fienile e ricovero animali, sono nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, anche se realizzate con materiali precari, in quanto hanno destinazione stabile e incidono permanentemente sull’assetto del territorio, con realizzazione di superfici e volumi edilizi rilevanti sotto il profilo urbanistico.
Si legge nella sentenza n. 4881 del 2014: "La normativa sia statale che regionale – cui non possono non conformarsi i regolamenti edilizi – definisce infatti in modo puntuale gli interventi edilizi che debbono definirsi “nuove costruzioni”, ritenute idonee, in quanto tali, a determinare trasformazione del territorio e richiedenti permesso di costruire (con assoggettamento, in caso di assenza di titolo, ad uno specifico regime sanzionatorio): a livello statale, la normativa in questione è contenuta nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e, specificamente, negli articoli 3 (definizione degli interventi edilizi), 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e 31 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali).
La prima delle norme sopra richiamate, al comma 1, punto e.5 è chiarissima nel ricomprendere fra gli interventi di nuova costruzione (soggetti appunto a permesso di costruire, ai sensi del successivo art. 10) “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo,, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.
Del tutto simile è la disposizione contenuta nell’art. 78, comma 1, lettera b) della legge regionale della Toscana n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio), pubblicata sul BURT il 12 gennaio 2005.
Le disposizioni in questione codificano, peraltro, un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, secondo cui la trasformazione del territorio connessa all’edificazione dipende non dalla natura dei materiali utilizzati e dall’amovibilità dei manufatti collocati sul suolo, ma dall’idoneità di questi ultimi a soddisfare esigenze non temporanee.
Nel caso di specie le opere contestate, oltre a risultare di non lieve impatto visivo ed essere realizzate con “blocchi di cemento, tubi innocenti, lamiere e reti metalliche” (ovvero con caratteristiche eterogenee, ma non senza una certa consistenza strutturale) risultano destinate a fienile e ricovero animali, in coerenza con l’attività che risulta esercitata in modo stabile – e, come testualmente affermato, “da moltissimi anni” – dall’appellante: “allevamento di ovini, bovini, equini, caprini e cani”.
Non si vede, pertanto, come i manufatti in questione potrebbero avere, come affermato, carattere “stagionale”, risultando dato di comune esperienza – ai sensi e per gli effetti dell’art. 115, comma 2 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo – l’esigenza continuativa di un ricovero quanto meno notturno o in caso di intemperie per gli animali in questione, in qualsiasi periodo dell’anno.
Né il primo, né il secondo ordine di censure, pertanto, possono trovare accoglimento, dovendo ritenersi che i manufatti, oggetto della misura sanzionatoria impugnata – richiedessero permesso di costruire e siano stati resi oggetto di un legittimo ordine di demolizione in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, previamente richiesto o, quanto meno, ottenuto in via di sanatoria".
Dario Meneguzzo - avvocato
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