Ecco il punto di arrivo del TAR Veneto sugli oneri specifici

08 Ott 2014
8 Ottobre 2014

Dopo numerose sentenze che interpretavano in modo estremerete rigoroso la normativa sui c.d. oneri da rischio specifico, il T.A.R. Veneto sembra giungere ad un’interpretazione più blanda della normativa. Nello specifico il Collegio ritiene che, in caso di omessa indicazione degli oneri specifici in materia di appalti di servizi e/o forniture, qualora la lex specialis nulla disponga a riguardo, non vi può essere l’automatica esclusione dalla gara perché gli oneri rilevano solo ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta.

Ecco il passo rilevante della sentenza del TAR Veneto n. 1262 del 2014: “Non disconosce, il Collegio, il proprio orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l’affidamento di servizi o forniture, le imprese partecipanti devono includere nella propria offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante) sia gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o da rischio specifico (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2013, n. 1050).

Tuttavia, non può essere ignorato che detto orientamento è stato progressivamente superato dal diverso indirizzo, al quale, dunque, il Collegio ritiene di dover aderire, secondo cui laddove la lex specialis non lo richieda espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutarne la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; T.A.R. Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030).

E ciò in quanto l’imprescindibile momento di valutazione dei suddetti oneri aziendali non viene meno, ma è soltanto posticipato, per mera scelta della stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 4070).

Nel caso di specie né il bando di gara né il fac-simile di offerta predisposto dalla stazione appaltante, hanno richiesto alle concorrenti in gara di indicare, a pena di esclusione, tale tipologia di costi nell’offerta economica.

Deve, conseguentemente, ritenersi pienamente legittima la decisione assunta dalla resistente amministrazione di non disporre l’esclusione della società aggiudicataria del servizio oggetto di gara per il solo fatto di non aver preventivamente specificato gli oneri di sicurezza aziendali nella propria offerta economica, posto e considerato che tali costi sono stati comunque rilevati ed esaminati nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta stessa”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1262 del 2014

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