Concessione di opere pubbliche
Il TAR Veneto ha affermato che nella concessione di opere pubbliche il concessionario non viene retribuito dalla P.A. concedente mediante il versamento di un corrispettivo, ma attraverso il riconoscimento del diritto di gestione dell’opera per un certo periodo di tempo assumendo così l’alea della scarsa redditività dell’opera e dell’incremento dei costi di realizzazione.
Deve infatti essere garantita l’allocazione del cd. rischio operativo, legato alla costruzione ed alla gestione dell’opera, in capo al concessionario. Il rapporto tra concedente e concessionario e la definizione delle modalità attraverso cui si attua la traslazione del rischio di costruzione in capo al concessionario sono segnati dalla convenzione.
Il piano economico finanziario è lo strumento che definisce l’equilibrio economico-finanziario della convenzione, sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti a fini regolatori.
Le spese ammissibili a finanziamento sono specificate nel piano economico-finanziario e, dunque, una volta definite – peraltro su proposta dello stesso concessionario - non sono modificabili se non nei limiti previsti dalla convenzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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