Se il ricorrente innanzi al G.A. non ha più interesse alla decisione…
Il TAR Veneto ha affermato che in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adìto abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. In tali evenienze il Giudice è quindi senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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