Si può acquistare fuori dal M.e.P.A. lo stesso bene/servizio presente ad un prezzo inferiore?
La recente giurisprudenza contabile, a differenza di quella passata, sembra ammettere tale possibilità.
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, infatti, nella deliberazione n. 286/2013/PAR del 17.12.2013, pur riconoscendo l’obbligatorietà di ricorrere al M.e.P.A. per l’acquisto di beni e/o servizi sotto soglia da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, nonché da parte degli enti locali, sembra introdurre un’ulteriore e nuova deroga a questo principio.
Fermo restando la possibilità di ricorrere al mercato esterno se 1) il bene e/o il servizio non è presente nel mercato elettronico o se 2) la stazione appaltante richiede delle specifiche tecniche e/o dei requisiti particolari che non sono soddisfatti dalle offerte presenti nel catalogo elettronico, i Giudici sembrano ammettere tale opportunità anche laddove sia possibile acquistare il bene e/o il servizio ad un prezzo inferiore.
A fronte del quesito posto dal Presidente della Provincia di Parma - “se possa risultare possibile l’accesso al libero mercato, qualora l’indagine nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di atri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, evidenzi la disponibilità dei beni e servizi necessari ma a prezzi superiori rispetto a quelli normalmente praticati nel contesto commerciale di riferimento” - la Corte dei Conti per l’Emilia Romagna risponde che: “Altresì, la lettura coordinata e sistematica del summenzionato comma 450 con l’immediatamente precedente comma 449 della L. 296/06 per cui, per l’acquisto di beni e servizi “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m., possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma …. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. ….” , comporta che “l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti va mitigato ogni qualvolta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana n.151/2013). Quanto sopra pur, evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art.327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli art.38 e 39 del codice dei contratti pubblici”.
La sentenza che si commenta richiama la Deliberazione della Corte dei Conti n. 151/2013/PAR del 30.05.2013, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ove si legge che: “il collegio sottolinea che la questione trova risposta analizzando la ratio sottesa alle norme sopra riportate in cui i principi di economicità e di efficienza perseguiti dalle norme sopra riportate si rinvengono in diversi punti. In particolare l’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, nel fare salvo “quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” lascia inalterata la norma di cui al comma 449 ivi citato che espressamente prevede che “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; in tal senso l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti va mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma. Del resto la tabella stilata da Consip-MEF “Tabella Obbligo-Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti” è chiara nello stabilire, in riferimento alle amministrazioni territoriali non regionali, la possibilità di operare “acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento” anche in riferimento alle tipologie merceologiche di cui al comma 7 più volte citato”.
Da quanto esposto sembra dunque evincersi che, per poter legittimamente acquistare all’esterno del M.e.P.A. o di altri mercati elettronici un bene e/o un servizio presente nel catalogo on line ad un prezzo maggiore, l’Amministrazione deve motivare in modo specifico e puntuale i risparmi di spesa connessi a tale scelta, indicando le ragioni che hanno portato l’ente ad non accettare la migliore offerta presenta on line e/o a non richiedere (rectius accettare) una specifica R.d.O. finalizzata a contrattare i prezzi e/o le condizioni migliorative del prodotto/servizio.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!