Concordato con continuità aziendale e parere ANAC
Il T.A.R. Milano chiarisce la portata applicativa dell’art. 110, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (secondo cui: “Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale”), affermando che, di fatto, non necessario il parere ANAC e che, se quest’ultimo è assente, si può ricorrere al soccorso istruttorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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