Contratti con la P.A., obbligo motivazionale, posizione del terzo non contraente
Il TAR Catania ha affermato che l’obbligo generale di motivazione dell’atto amministrativo ex art. 3 l. 241/1990 non assume caratteri assoluti e indistinti, ma relativi, declinandosi diversamente alla luce della sua natura autoritativa o non autoritativa (art. 1, co. 1-bis l. cit.), del rapporto in cui si innesta e in ragione del destinatario cui è diretto.
L’intensità della motivazione della P.A. in tema di mantenimento o risoluzione del contratto di appalto, in caso di inadempimento della controparte contrattuale, assume una differente valenza nel caso in cui un terzo, con un’autonoma istanza, faccia valere l’autonomo e separato interesse alla risoluzione del contratto, ove funzionale alla riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria, poiché, in tale ipotesi, la P.A. è chiamata ad esercitare la propria discrezionalità amministrativa comparando plurimi e confliggenti interessi pubblici e privati.
La situazione giuridica soggettiva del terzo, estraneo al rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e aggiudicatario, il quale proponga una domanda alla P.A. volta ad ottenerne la risoluzione per inadempimento al fine della riedizione della gara, assume la natura giuridica di interesse legittimo, pertanto la controversia va devoluta alla giurisdizione del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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