Deficit qualificatorio

09 Giu 2022
9 Giugno 2022

Secondo l’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, se manca il requisito della qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo al tempo della presentazione dell’offerta, ciò comporta l’esclusione di tutto il gruppo.

Tale requisito non può essere oggetto di modifica ex post, oppure essere risolto tramite subappalto qualificante (rimedio, quest’ultimo, a cui è possibile ricorrere solo in casi legislativamente previsti).

E nemmeno tale deficit qualificatorio può essere risolto mediante incremento di un quinto di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207 del 2010 in quanto il TAR Veneto, stante i contrasti giurisprudenziali a tal proposito, appoggia l’orientamento secondo cui il riferimento all’importo dei lavori a base di gara va identificato nell'importo complessivo dei lavori dell'intero appalto.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC