Deficit qualificatorio
Secondo l’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, se manca il requisito della qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo al tempo della presentazione dell’offerta, ciò comporta l’esclusione di tutto il gruppo.
Tale requisito non può essere oggetto di modifica ex post, oppure essere risolto tramite subappalto qualificante (rimedio, quest’ultimo, a cui è possibile ricorrere solo in casi legislativamente previsti).
E nemmeno tale deficit qualificatorio può essere risolto mediante incremento di un quinto di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207 del 2010 in quanto il TAR Veneto, stante i contrasti giurisprudenziali a tal proposito, appoggia l’orientamento secondo cui il riferimento all’importo dei lavori a base di gara va identificato nell'importo complessivo dei lavori dell'intero appalto.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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