Diritto di prelazione del promotore di una finanza di progetto
La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) – in sede di rinvio pregiudiziale nei confronti dell’art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – ha affermato che il diritto euro-unitario osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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