La revoca della concessione per la progettazione e la realizzazione di lavori in vigenza del d.lgs. 163/2006
Il Consiglio di Stato ha affermato che la controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di revoca della concessione per la progettazione e la realizzazione di lavori (finanza di progetto), adottato, dopo la stipula della convenzione, per motivi di pubblico interesse, rientra nella giurisdizione del G.A., trattandosi di provvedimento di carattere autoritativo, di esercizio del potere di autotutela della P.A., che trova il suo fondamento nella rilevanza pubblicistica che il rapporto di concessione mantiene anche dopo il perfezionamento della convenzione.
In vigenza del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti, è inammissibile la revoca degli atti di gara e del contratto di lavori pubblici nella fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, venendo in rilievo, in ipotesi di rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze nella fase negoziale, il distinto rimedio del recesso, ai sensi dell’art. 134; per contro, con riferimento alla concessione di progettazione e costruzione (finanza di progetto), risulta applicabile l’istituto della revoca, disciplinato dall’art. 158, norma speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990. In seguito, si prevedeva in generale, per le concessioni di lavori e di servizi pubblici, l’istituto della revoca “per motivi di pubblico interesse” con l’art. 176 d.lgs. 50/2016, di recente sostituito dall’istituto del “recesso” dal contratto di concessione “per motivi di pubblico interesse” previsto dall’art. 190 d.lgs. 36/2023.
Costituiscono presupposti della revoca della concessione di progettazione e costruzione di lavori (finanza di progetto), riconducibili ai “motivi di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 158 d.lgs. 163/2006: i) motivi di pubblico interesse sopravvenuti; ii) mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, cioè dell’indizione della gara; iii) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; pertanto i presupposti della rimozione del contratto (e quindi della cessazione del rapporto) devono basarsi sul venir meno della rispondenza degli effetti, prodotti nel corso del tempo dal provvedimento, all’interesse pubblico perseguito.
È illegittimo, per sviamento dalla causa tipica, l’atto di revoca della concessione per la progettazione e la realizzazione di lavori (finanza di progetto), adottato, dopo la stipula della convenzione, per motivi di interesse pubblico, fondato sul rilievo della presa d’atto della sopravvenuta risoluzione contrattuale, difettando il presupposto della revoca, dato dalla vigenza del contratto cui dare esecuzione e dall’incompatibilità di tale esecuzione con l’interesse pubblico perseguito dalla P.A.
Nel caso di specie, il Giudice d’appello ha pertanto annullato il provvedimento di revoca e demandando al G.O. ogni questione attinente alle conseguenze patrimoniali, risarcitorie, che l’impresa concessionaria assumeva di avere subito a causa della condotta inadempiente del Comune concedente, e viceversa, precisando, al fine di completare il ragionamento sistematico sull’alternatività dei due rimedi caducatori del contratto di concessione – previsti dall’art. 158 d.lgs. 163/2006 (l’uno in capo al concessionario, per l’inadempimento del concedente e l’altro in capo a quest’ultimo, per ragioni di pubblico interesse) – che il “rimborso” delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma costituisce l’importo comunque dovuto al concessionario in entrambe le due ipotesi normative, fermo restando il risarcimento del(l’eventuale) maggiore danno, nel caso di inadempimento del concedente, ove accertato in sede civile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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