Divieto del criterio del prezzo più basso negli appalti cd. “labour intensive”
In un ricorso in materia di appalti, il ricorrente sosteneva che la Stazione appaltante avrebbe eluso il divieto di impiego del prezzo più basso per gli appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), posto dall’art. 95, co. 3 d.lgs. 50/2016, poiché a suo dire solo formalmente era scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ma in realtà si compiva una distribuzione dei punteggi che privilegiava i profili economici attinenti al prezzo offerto, anziché dare preminenza ai profili qualitativi.
Il Consiglio di Stato ha respinto tali rilievi, ponendo utili principi in materia di OEPV.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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