I requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione

03 Set 2020
3 Settembre 2020

Un Comune bandiva una gara per la rimozione di rifiuti, alcuni in amianto, abbandonati in un fondo. Nel bando di gara, era inserita una clausola a pena di esclusione del concorrente, che poneva l’obbligo di presentare una dichiarazione di disponibilità del titolare dell’impianto autorizzato a ricevere e smaltire tutti i materiali contaminati da amianto per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

In sede di parere precontenzioso, l’ANAC ha ritenuto questa clausola illegittima ex art. 100, co. 2 d.lgs. 50/2016: infatti, tale norma prevede che in sede di offerta agli operatori economici possa essere chiesto semplicemente di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risultino aggiudicatari.

Nel caso di specie, la dichiarazione pretesa dal bando equivale ad escludere dalla gara tutti gli operatori economici che non siano già titolari di idoneo impianto, o che non abbiano stipulato un accordo in tal senso con i gestori dell’impianto stesso, così trasformando un requisito di esecuzione in un requisito di partecipazione.

Non bastasse, tale clausola ha effetti distorsivi per la concorrenza, giacché ben prima della gara i concorrenti dovrebbero contendersi la disponibilità dei pochi impianti autorizzati a prescindere dall’effettiva necessità, che sorgerebbe solo in caso di aggiudicazione, quando in realtà lo stesso impianto potrebbe servire il diverso aggiudicatario che venisse selezionato.

Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.

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