Falsità dichiarative nel secondo codice appalti
Nel pubblico appalto del caso di specie, disciplinato dal d.lgs. 50/2016, un concorrente ometteva di dichiarare sei esclusioni subite in precedenti gare, tutte disposte per effetto di pendenze giudiziarie a carico del suo ex amministratore.
Il concorrente si limitava a dichiarare in sede di gara di aver adottato misure di self cleaning, senza tuttavia precisare i motivi dell’adozione di siffatte misure.
All’esito delle verifiche, la Stazione appaltante contestava al concorrente le omissioni dichiarative ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis d.lgs. cit., assegnando un termine per presentare osservazioni e documentazione.
Il concorrente comunicava le proprie osservazioni partecipative.
A seguire, la Stazione appaltante adottava una nota di disamina delle dichiarazioni omesse al fine di verificare l’affidabilità e l’integrità del concorrente, anche alla luce delle osservazioni proposte, giungendo alla conclusione che le omissioni dichiarative erano sussumibili nella categoria del grave illecito professionale, comportante l’esclusione dalla procedura di gara, ritenendo al contempo non efficace la misura di self cleaning rappresentata dalla sostituzione dell’amministratore.
Il TAR Palermo ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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