I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti a rispettare il codice degli appalti?

27 Gen 2014
27 Gennaio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 22.01.2014 n. 89 precisa che anche i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti ad osservare gran parte delle norme del Codice Appalti atteso che: “sussiste la giurisdizione esclusiva dell’intestato Tribunale atteso che, ogni qual volta i concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici – così si è qualificata la “Scuola della Misericordia di Venezia spa” e, comunque, tale qualificazione non è oggetto di contestazione – affidano a terzi l’appalto dei lavori oggetto della concessione (è irrilevante, a tal proposito – stante la chiara enunciazione della norma e la mancanza di ulteriori precisazioni - che l’affidamento a terzi sia discrezionale o imposto ai sensi dell’art. 146 del DLgs n. 163/2006), sono tenuti, ai sensi dell’art. 142, IV comma del codice dei contratti, all'osservanza della sezione IV del capo II del medesimo codice, nonchè, in quanto compatibili, delle disposizioni della parte I (sui principi), parte IV (sul contenzioso), parte V (norme di coordinamento, finali e transitorie) e della parte II, titolo I e titolo II limitatamente a pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza: in conclusione, dunque, mentre il concessionario che sia amministrazione aggiudicatrice/organismo di diritto pubblico è sempre tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica nell’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori, il concessionario che, invece, non sia amministrazione aggiudicatrice è tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica solo nei limiti della quota entro cui sia obbligato (ex art. 146), ovvero decida autonomamente, ad esternalizzare i lavori, con affidamento a terzi. Ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, I comma, lett. e) del DLgs n. 104/2010”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 89 del 2014

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