Il rito super-accelerato in materia di accesso agli atti delle offerte oscurate nell’ambito dei pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 è una norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all’impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Nell’ipotesi tipica normativamente enucleata, la legge, insuscettibile di estensione analogica ex art. 14 delle preleggi, presuppone che la Stazione appaltante, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all’aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera, in base allo scriptum ius, il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione.
Non può aversi il decorso immediato, a far tempo dalla comunicazione dell’aggiudicazione, del termine breve di dieci giorni, previsto dall’art. 36 cit. nell’ipotesi, atipica, in cui tale comunicazione non contenga alcuna determinazione specifica in merito all’oscuramento della documentazione di gara, dovendosi escludere la qualificazione della mera inerzia amministrativa, violativa di un puntuale obbligo legale, in termini di statuizione implicita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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