Concorrente in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi della (sola) categoria prevalente per l’importo totale dei lavori d’appalto

13 Feb 2026
13 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’art. 91 d.lgs. 209/2024, riproduce l’art. 92 d.P.R. 207/2010, pertanto il concorrente è ammesso a partecipare a una gara avente oggetto lavori (anche) se in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativi alla (sola) categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, dovendo in tale caso ricorrere al subappalto (necessario) a imprese in possesso dei prescritti requisiti per le opere scorporabili a qualificazione obbligatoria, indicando, già in sede di gara, l’intenzione di subappaltare.

L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, co. 2 d.P.R. 207/2010.

L’art. 12, co. 2, lett. b d.l. 47/2014, come convertito nella l. 80/2014, che tra l’altro ammette il subappalto per le opere scorporabili a qualificazione obbligatoria, non è stato abrogato con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023: detta abrogazione è stata disposta solo con l’art. 71, co. 1 d.lgs. 209/2024, che ha introdotto il comma 3-bis all’art. 226 d.lgs. 36/2023.

Il subappalto qualificatorio o necessario serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili, non le prestazioni lavorative prevalenti. È pertanto inibito il ricorso al subappalto qualificatorio laddove l’operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente.

In base all’art. 14, co. 18 d.lgs. 36/2023, l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. Detto regime convive con la previsione della prevalenza della prestazione principale, al fine di determinare le regole di aggiudicazione. Pertanto, negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o no, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile).

Post di Alberto Antico – avvocato

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