Incostituzionale l’esonero disposto dalla Regione del Veneto per le stazioni appaltanti regionali dalla ritenuta di garanzia dei versamenti agli Enti previdenziali e assicurativi
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 9 l.r. Veneto 27/2021, il quale prevedeva un esonero, per le stazioni appaltanti regionali, dall’applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento relative a contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
La Consulta ha riconosciuto una lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, per contrasto con l’art. 30, co. 5-bis d.lgs. 50/2016, secondo il quale tale ritenuta è operata «[i]n ogni caso» – indipendentemente, quindi, dalla tipologia contrattuale o dalla soglia di rilevanza economica – e può essere svincolata «soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva».
Post di Daniele Iselle
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