Informazioni false, fuorvianti ed omesse nell’offerta di gara

02 Set 2020
2 Settembre 2020

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha offerto principi utili sulla distinzione tra le norme di cui alle lettere c-bis e f-bis dell’art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016.

In particolare, il carattere falso o fuorviante delle informazioni rese dal concorrente finalizzato all’adozione dei provvedimenti di competenza della Stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, rientra nelle ipotesi di cui alla lett. c-bis cit.

In tal caso, la S.A. non può disporre automaticamente l’esclusione, bensì deve svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente.

Queste considerazioni valgono anche in caso di omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: sono informazioni “dovute” quelle oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, nonché quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico.

Invece, la lett. f-bis cit. ha carattere residuale, si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c-bis cit., cioè le ipotesi – invero, di non agevole verificazione – in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione da parte della S.A. dei provvedimenti di ammissione, valutazione delle offerte, aggiudicazione, o relativi al corretto svolgimento della gara.

Post di Daniele Iselle – funzionario comunale

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