Interdittiva antimafia e prevenzione penale
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità del provvedimento di informativa antimafia interdittiva adottato dall’autorità prefettizia sulla base di un quadro indiziario già scrutinato in sede cautelare dal giudice della prevenzione penale con esito negativo, qualora non siano addotti fatti nuovi, ovvero sia fornita una motivazione rafforzata idonea a spiegare le ragioni della ritenuta erroneità delle valutazioni espresse dal giudice della prevenzione.
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia e il giudizio del giudice della prevenzione penale (in fase cautelare) condividono il medesimo paradigma valutativo, fondato sul criterio del “più probabile che non” e su un apprezzamento indiziario di elementi gravi, precisi e concordanti. Pertanto, non è compatibile con la coerenza e la ragionevolezza sistemica dell’ordinamento giuridico che i medesimi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, possano essere ritenuti insufficienti a fondare una misura di prevenzione in sede giurisdizionale penale e, al contempo, sufficienti a giustificare una misura interdittiva in sede amministrativa. Si deve distinguere tra il giudizio penale di merito, che richiede il raggiungimento di una certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, e il giudizio di prevenzione, il cui canone probatorio, di tipo indiziario, è del tutto assimilabile a quello che governa l’informativa antimafia.
Post di Alberto Antico – avvocato

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