Iscrizione Albo Gestori Ambientali e consorzi stabili

25 Feb 2016
25 Febbraio 2016

Il T.A.R. Veneto ricorda che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è un requisito di idoneità professionale che rileva in sede di partecipazione e non un requisito di esecuzione della gara. Di conseguenza, con precipuo riferimento ad una gara per il trasporto/servizio di rifiuti, ritiene legittima la partecipazione con una Categoria inferiore soltanto se è la lex specialis ad ammettere espressamente la possibilità di suddividere il servizio de quo tra i diversi centri di raccolta dei Comuni interessati. Nella medesima sentenza il Collegio chiarisce la natura giuridica dei c.d. consorzi stabili e la possibilità di cumulare i requisiti di partecipazione.

 Nella sentenza che si commenta il Collegio estende poi la statuizioni dell’Ad. Plenaria n. 9/2015 (concernete la non necessarietà dell’indicazione del subappaltatore in ipotesi di c.d. subappalto necessario) anche agli appalti di servizi.

 Secondo voi, è davvero corretta questa conclusione? I principi enucleati dall’Ad.Pl. non dovrebbero (forse) valere solo per gli appalti di lavori?

 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

 

 

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