La natura del nuovo soccorso istruttorio

30 Ago 2016
30 Agosto 2016

Il Consiglio di Stato chiarisce le diversità del nuovo soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto alla pre-vigente disciplina prevista dagli artt. 38, c. 2 bis e 46 c. 1 ter del D. Lgs. n. 163/2006. Se in precedenza l’omissione essenziale veniva sempre sanzionata con l’applicazione della sanzione pecuniaria ed il concorrente poteva scegliere se regolarizzarla o meno usufruendo del c.d. soccorso istruttorio (distinzione tra il momento sanzionatorio e quello del soccorso istruttorio), ora la sanzione va applicata soltanto in caso di avvenuta regolarizzazione della carenza essenziale (coincidenza tra il momento sanzionatorio e quello del soccorso istruttorio), fermo restando che le irregolarità formali e/o le carenze non essenziale vengono sanate senza pagare alcunchè.

Ecco il principio enunciato: “L’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - secondo cui la sanzione pecuniaria,  prevista dal bando di gara in caso di mancanza, incompletezza e ogni altro caso di irregolarità essenziale della documentazione di gara, è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione - lascia ai concorrenti la possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda ed è quindi innovativamente incentrato sul concetto di sanatoria conseguente al soccorso istruttorio e non separa il momento procedimentale da quello sanzionatorio. Tale norma, quindi, si discosta dalla pregressa disciplina dettata dagli artt. 38 comma 2 bis, e 46 comma 1 ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui la sanzione  si  applica nel caso in cui il concorrente ha presentato una offerta mancante di una dichiarazione e di un documento prescritto mentre è irrilevante se decide di avvalersi del soccorso istruttorio o meno”.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

 

 

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