La revoca della proposta di aggiudicazione
Il TAR Salerno ha affermato che la revoca della gara intervenuta prima del formale provvedimento di aggiudicazione è qualificabile non come atto di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990), ma come semplice atto di ritiro che non richiede il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato.
La proposta di aggiudicazione è un mero atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario provvisorio e, in quanto mero atto endoprocedimentale, non esprime la determinazione finale della P.A.
La natura giuridica di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consente di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies citt., con particolare riferimento all’esigenza del raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione.
L’accordo quadro è sussumibile nell’alveo categoriale del contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi e prevede i quantitativi massimi della commessa, che non possono essere superati, non i quantitativi minimi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!