La riedizione della verifica dell’anomalia dell’offerta (nel secondo codice appalti)
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora a seguito di annullamento giurisdizionale un pubblico appalto regolato dal d.lgs. 50/2016 regredisca alla fase di verifica dell’anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l’aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell’offerta.
Pur essendo l’offerta economica immodificabile, sono tuttavia consentite all’aggiudicatario ulteriori giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla Stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell’offerta al momento della rinnovata aggiudicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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