Le dichiarazioni ex art. 38 Codice Appalti riguardano anche l’affitto del ramo d’azienda

18 Set 2013
18 Settembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2013 n. 1090, asserisce che le dichiarazioni rese ex art. 38, D. Lgs. 163/2006, devono essere espressamente riferite anche al legale rappresentante/amministratore dell’impresa, dalla quale la concorrente di una ATI si sia resa affittuaria di un ramo d’azienda: “Vero è che nel codice degli appalti manca una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione o fitto d’azienda un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi degli amministratori e direttori tecnici della cedente - atteso che l’art. 51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo d’azienda successiva all’aggiudicazione della gara - tuttavia non è neppure dubitabile che la norma di cui al citato art. 38, comma 1, lett. c), comprende anche ipotesi non testuali, ma pur sempre ad essa riconducibili sotto il profilo della sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono (così TAR Napoli, Sez. I, 03 giugno 2013, n. 2868, nonché A.P. n. 10 del 2012 per la fattispecie specifica della cessione d’azienda).

3.4. Peraltro, l’esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell’impresa dalla quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità dell’azienda è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione III, 18 luglio 2011, n. 4354; C.G.A., 5 gennaio 2011, n.8 e 26 ottobre 2010, n. 1314; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 16 marzo 2011, n. 488).

3.5. Né, per le stesse ragioni, può aver rilievo la circostanza che, nel caso di specie, il fitto di ramo di azienda sia intervenuto in epoca antecedente (tre mesi prima) alla pubblicazione del bando”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1090 del 2013

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