Offerte che devono considerarsi provenienti da un unico centro decisionale
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023, del consorzio stabile e di una sua impresa consorziata, che partecipi in via autonoma, nell’ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione del primo sia anche amministratore della seconda, dovendo considerarsi le offerte come provenienti da un unico centro decisionale.
Sebbene incomba sulla Stazione appaltante, che disponga l’esclusione ai sensi della norma succitata, l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte, sulla base di indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti della gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
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