Prestazione a corpo e non a misura nei pubblici appalti
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 59, co. 5-bis d.lgs. 50/2016, cd. secondo codice appalti, secondo cui “per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.
Nei casi in cui il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, la variazione delle lavorazioni non ha riflessi sulla regolamentazione economica, in quanto l’operatore si fa integralmente carico delle migliorie apportate facendole rientrare nel prezzo offerto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!