Pubbliche gare (in vigenza del secondo codice appalti) e precedenti risoluzioni contrattuali nei confronti del concorrente
Il TAR Palermo, per il combinato disposto dell’art. 80, co. 5, lett. c e del comma 10-bis art. cit. d.lgs. 50/2016, ha affermato che costituisce una causa di esclusione discrezionale dalla pubblica gara il fatto che il concorrente nel triennio precedente sia stato raggiunto da una risoluzione giudiziale di un altro contratto pubblico. Il triennio decorre dall’emanazione della sentenza che definisce il relativo giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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