Pubbliche gare (in vigenza del secondo codice appalti) e sanzioni interdittive

29 Nov 2024
29 Novembre 2024

Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione della causa di esclusione obbligatoria di cui all’art. 80, co. 5, lett. f d.lgs. 50/2016, riferita sia a chi viene raggiunto dalla misura interdittiva ex art. 9, co. 2, lett. c d.lgs. 231/2001 (il divieto di contrattare con la P.A.), senza distinguere tra misura definitiva e misura cautelare, sia a ogni altra sanzione che comporti il medesimo divieto.

Tale misura cautelare (nel caso di specie, irrogata dal GIP e concernente il divieto di contrarre con le PP.AA. per un anno) una volta adottata, comporta una soluzione di continuità rispetto al possesso del requisito, con violazione del fondamentale principio ribadito, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2024, della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione; dal che consegue l’obbligo per la Stazione appaltante di escludere l’operatore economico che si trovi in tale situazione.

Di fronte alle difese dell’impresa, che invocava il riconoscimento delle misure di self cleaning, il TAR ha precisato che la Stazione appaltante, con un giudizio discrezionale insindacabile se non per evidente travisamento dei fatti o manifesta illogicità (non sussistenti nel caso di specie), aveva ritenuto che tali misure non avessero carattere spontaneo e, come tali, non fossero valutabili a tal fine: infatti, l’impresa si era limitata ad aderire agli addebiti formulati, con correlativa assunzione di responsabilità e conseguente adozione delle misure necessarie per ottenere la sospensione della misura interdittiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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