Quando l’irregolarità del D.U.R.C. determina la revoca dell’aggiudicazione definitiva?

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 28 aprile 2014 n. 548, chiarisce che è legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva qualora la stazione appaltante accerti che il D.U.R.C.,  prodotto dalla ditta aggiudicataria e riguardante un arco temporale antecedente all’aggiudicazione definitiva, contenga un’irregolarità contributiva: “7.2.1. L’irregolarità contributiva sulla quale si fonda la revoca impugnata non è riferita ad un periodo successivo a quello dell’aggiudicazione: è infatti un dato oggettivamente incontrovertibile che il DURC del 14 giugno 2012 attesti una situazione di irregolarità contributiva verso l’INPS ammontante a 85.000 euro “al 23 maggio 2012”.

7.2.2. La data del 23 maggio 2012 riguarda evidentemente il momento (questo sì) “puntuale” del riscontro dell’irregolarità, non già quello dell’inadempimento che si riferisce pacificamente a periodi antecedenti sia l’aggiudicazione definitiva sia la data stessa di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

7.3. Orbene non può dubitarsi che il requisito della regolarità dei versamenti contributivi (rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006) debba essere non solo sussistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione così come dell’aggiudicazione, ma anche conservato per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (ed anche nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l’Amministrazione), senza alcuna soluzione di continuità.

7.3.1. Diversamente opinando, ossia valutando la sussistenza del requisito della regolarità contributiva unicamente con riferimento a periodi “puntuali” della procedura e in ogni caso “arrestandosi” al momento dell’aggiudicazione, sebbene in pendenza della stipula del contratto, risulterebbero invero legittimati comportamenti elusivi del rispetto degli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è preordinato il requisito medesimo.

7.3.2. Ebbene dalla documentazioni in atti risulta accertata una serie di violazioni dell’obbligo di pagamento degli oneri contributivi che vanno dal periodo antecedente al termine per la presentazione della domanda di partecipazione a tutto l’arco temporale di svolgimento della procedura di gara in quanto relative, per quel che interessa la presente causa, ai mesi di settembre e ottobre 2011, nonché gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012.

7.4. Né una regolarizzazione postuma della posizione contributiva potrebbe far ritenere sussistente in via retroattiva il requisito in esame: posto che la sussistenza di detto requisito deve essere verificata con riferimento a tutto l’arco temporale inerente alla procedura di gara, a nulla potrebbe rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale (esplicando effetti fra i soggetti del rapporto obbligatorio), non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità rilevante nei confronti dell’Amministrazione ai fini della singola gara. E tanto vale, quindi, per la regolarizzazione “postuma” avvenuta nel caso concreto in data 15 giugno 20012 (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009 n. 1458; VI, 11 agosto 2009, n. 4928; 6 aprile 2010, n. 1934; 5 luglio 2010, n. 4243; V, 16 settembre 2011, n. 5194 del 2011).

7.4.1. Peraltro, neanche l’omessa iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dell’ente previdenziale impedisce la loro valorizzazione alla strega di “violazioni definitivamente accertate”, dal momento che l’emissione del ruolo è semplicemente prodromica alla fase di riscossione, ed il medesimo non svolge una funzione di accertamento. Del resto, l’art. 8, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2007 àncora la possibilità di ottenere una certificazione di regolarità contributiva, a fronte di crediti non iscritti a ruolo, solo al ricorrere dell’ulteriore presupposto (qui insussistente) che sia pendente in merito una controversia.

7.4.2. Pertanto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr TAR Lazio, Roma, 29 ottobre 2013, n.9216 e Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194), lo stato di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli. Sicché, in conclusione la possibilità di ravvisare l’esistenza del requisito di “definitività” non è necessariamente impedita dalla –asserita– omessa notifica di un avviso di accertamento riflettente i debiti contributivi che sono comunque emersi così come dall’ – asserita– mancanza dell’instaurazione del contraddittorio pre-esecutivo.

7.4.3. Ebbene, emerge documentalmente come (nel caso in esame) non fosse stato attivato da parte dell’impresa alcun tipo di tutela al fine di contestare l’an o il quantum dei propri debiti contributivi; ed anzi proprio dal contegno tenuto successivamente dalla società (che ha pagato la somma riconosciuta nel DURC) deve trarsi una sostanziale “non contestazione” delle proprie passività. Sicché anche tale profilo di censura deve essere respinto.

7.5. Quanto alla lamentata assenza del carattere della “gravità” delle violazioni il Collegio osserva che, nello specifico, l’esposizione della società nei confronti dell’INPS era alquanto consistente, come lo stesso provvedimento di revoca ha sottolineato, in quanto ammontante a 85.000 euro, laddove l’art. 8, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 definisce come “non grave” (e quindi non ostativo al rilascio del D.U.R.C.) lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, rispetto a ciascun periodo di paga o contribuzione, inferiore o pari al 5 % , o comunque inferiore ad euro 100.

7.5.1. Peraltro, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede di applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, la sussistenza di una “violazione grave”, definitivamente accertata, delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale non può essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, poiché la relativa verifica rientra nell’ambito delle competenze degli istituti di previdenza, le cui certificazioni (sul D.U.R.C.) non possono essere sindacate nel corso della gara d’appalto (A.P. 2012, n. 8).

7.5.2. La dichiarazione di irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica infatti anche l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, in quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la delineata soglia di gravità”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 548 del 2014

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