Se il fallimento avviene prima dell’aggiudicazione non è ammesso il subentro
Il T.A.R. chiarisce la portata dell’art. 37, c. 19 del Codice Appalti secondo cui: “In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”. In particolare il Collegio afferma che se il fallimento dell’impresa ausiliaria avviene prima dell’aggiudicazione definitiva, non si può applicare la suddetta normativa perché vi osta il c.d. principio di immodificabilità della compagine soggettiva durante le operazioni di gara.
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