Discrezionalità nel diniego del porto d’armi ex art. 43, co. 2 TULPS

28 Mag 2020
28 Maggio 2020

Di recente, il TAR Piemonte ha ricordato che, a seguito di recenti modifiche legislative, il rilascio e il rinnovo del porto d’armi da parte della P.A., nel caso di alcuni reati per cui sia intervenuto il beneficio della riabilitazione ed ai sensi dell’art. 43, co. 2 TULPS, non sono più oggetto di diniego automatico, ma il potere è divenuto discrezionale. E la relativa motivazione non potrà essere scarna o apodittica, ma dovrà dare compiutamente atto delle ragioni per cui non si ritiene rilasciabile o rinnovabile il porto d’armi.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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