Discrezionalità nel diniego del porto d’armi ex art. 43, co. 2 TULPS
Di recente, il TAR Piemonte ha ricordato che, a seguito di recenti modifiche legislative, il rilascio e il rinnovo del porto d’armi da parte della P.A., nel caso di alcuni reati per cui sia intervenuto il beneficio della riabilitazione ed ai sensi dell’art. 43, co. 2 TULPS, non sono più oggetto di diniego automatico, ma il potere è divenuto discrezionale. E la relativa motivazione non potrà essere scarna o apodittica, ma dovrà dare compiutamente atto delle ragioni per cui non si ritiene rilasciabile o rinnovabile il porto d’armi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!