Il provvedimento di ritiro cautelare di armi e materiali esplodenti
L’art. 39, co. 2 TULPS prevede che, nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti, dandone immediata comunicazione al prefetto.
Il TAR Sardegna ha rigettato la censura del ricorrente, afferente alla denunciata omissione della comunicazione d’avvio del procedimento, alla luce della natura cautelare di tale provvedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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