Il provvedimento di ritiro cautelare di armi e materiali esplodenti irrogato nei confronti di una guardia giurata
Il TAR Sardegna, pur consapevole delle rilevanti ricadute che l’impugnato ritiro cautelare delle armi ex art. 39, co. 2 TULPS avrà sull’attività lavorativa del ricorrente, ha affermato che nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi è stata legittimamente ancorata a fatti oggettivi che giustificano la prognosi formulata, stante la risalente, perdurante e accesa situazione di conflittualità sviluppatasi in un ambito, quello familiare, trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità , che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l’uso improprio di esse non si sia già verificato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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