Sulla valutazione delle offerte
Il T.A.R. ricorda come devono essere valutate le offerte
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda come devono essere valutate le offerte
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Tar Lazio – Roma, confermando l’orientamento giurisprudenziale dominante, ha chiarito che il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Invece, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
Con la sentenza in commento la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, cc. 7 e 8 del R.D. n. 2578/1925 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui demanda ad un collegio arbitrale la determinazione dell’ammontare dell’indennità di riscatto degli impianti per l’esercizio dei servizi pubblici locali, precludendo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
In particolare, secondo la Corte Costituzionale, la fonte dell’arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa perché solo la scelta dei soggetti può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, c. 1, Cost.
Ciò corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell’autonomia delle parti garantita dall’art. 24, c. 1 della Costituzione.
In conclusione, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, cc. 7 e 8, del R.D. n. 2578/1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascun soggetto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
Il T.A.R. conferma che non sussiste l’obbligo per la P.A. di rispondere alle richieste di annullamento d’ufficio di atti e/o provvedimenti amministrativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Torino si è recentemente occupato della questione relativa ai contributi patrimoniali stabiliti dai Comuni nei confronti delle imprese che vogliano stabilire sul loro territorio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il caso riguardava un’impresa che, pur di ottenere il permesso di costruire l’impianto, aveva pagato un contributo patrimoniale, per il quale poi aveva chiesto la ripetizione dell’indebito.
Il giudice amministrativo ha ribadito in merito che, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e del d.m. 10 settembre 2010, le Amministrazioni possono stabilire misure di compensazione, nei confronti delle imprese, di natura ambientale o territoriale; ciò che invece non possono adottare sono misure meramente patrimoniali o economiche. Una misura patrimoniale, infatti, costituirebbe elusione del divieto di imporre il pagamento dei contributi di costruzione alle imprese che vogliano costruire impianti ad energia rinnovabile.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), il regime di privativa comunale nella gestione dei rifiuti si applica solo nei confronti dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. Nel caso di specie, perciò, è stata esclusa la privativa per l’attività di raccolta in eco-conferitori di plastiche domestiche destinate al recupero.
Tuttavia, il TAR ha aggiunto che il recupero dei rifiuti rimane un’attività di pubblico interesse, nonostante l’apertura al mercato, come tale sottoposta alle competenze programmatorie e pianificatorie regionali, provinciali e comunali. Perciò, è necessario un preciso accordo giuridicamente vincolante tra impresa privata e Comune, affinché la prima possa legittimamente esercitare l’attività sopra descritta.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Milano afferma la necessità della dichiarazione del Giudice penale di estinzione del reato per poter legittimamente partecipare alle gare pubbliche, non essendo sufficiente la mera decorrenza del tempo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
A integrazione del post del 4 giugno 2018, la dottoressa Erica Cunico, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota che pubblichiamo.
Il T.A.R. ricorda in quali casi la realizzazione di un chiosco è soggetto a Permesso di Costruire.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Catania definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, indipendentemente dalla natura del materiale e dall’uso che i terzi ne faranno; il rifiuto cessa di essere tale al momento del recupero, nella cui nozione è compreso il riciclaggio o la preparazione per il riutilizzo.
Nel caso di specie, il TAR ha qualificato come ‘rifiuti domestici di imballaggio’ le plastiche gettate dai privati (clienti di un supermercato) in alcuni eco-conferitori, non trasformate e destinate al recupero attraverso la cessione ad aziende specializzate.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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