28 Gennaio 2015
Scrive il TAR che "di norma, ai fini urbanistici, non rileva l’uso di fatto dell’immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è libero di esplicare; il mutamento d’uso dell’immobile, in assenza di opere edilizie, diviene rilevante, in base all’articolo 32 del D.P.R. n. 380/2001, esclusivamente ove implichi variazione degli standard previsti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, il che si verifica nel caso di passaggio da una autonoma categoria urbanistica all’altra fra quelle previste dal citato D.M. ". Il TAR, quindi, si dedica a spiegare quando pregare dentro a un capannone artigianale-industriale implichi la suddetta variazione degli standard. Va evidenziato che la questione non è stata risolta dal TAR applicando le speciali normative di favore per le associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, ma in base a ragionamenti di ordine generale.
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