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Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneita’ abitativa e alla cittadinanza

07 Set 2012
7 Settembre 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ricostruzione completa del testo dell'atto CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. 3  
  Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione. (12A09636) (GU n. 207 del 5-9-2012 )
 
Alle amministrazioni pubbliche di cui ll'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimenti   in   ordine all'applicazione  delle  disposizioni  introdotte   in   materia   di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che  ha novellato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 -  in  particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso  di soggiorno, all'attestato di idoneita' abitativa e alla cittadinanza.
  1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla  disciplina  dell'immigrazione   e   della   condizione   dello straniero» e' esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio e' affermato  dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal  1°  gennaio  2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012,  n.  5)  secondo cui «i cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati, alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da parte di soggetti  pubblici  fatte  salve  le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».   Inoltre, l'art. 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini  stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo  stati,  fatti  e qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino  al 31 dicembre 2012, le disposizioni del  testo  unico  o  dello  stesso
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione  di  specifici documenti.
  L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il  decreto  del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  non  e'  intervenuto sull'ambito di applicazione,  nel  settore  dell'immigrazione,  della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono pertanto fatte  salve  «le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello   straniero».   Da   tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un  lato,  ai cittadini  stranieri   regolarmente   soggiornanti   in   Italia   le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei  procedimenti  disciplinati   dal   Testo   Unico   delle   leggi dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;  dall'altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve  essere apposta, a pena di nullita', la dicitura:  «Il  presente  certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura  «certificato rilasciato   per   i   procedimenti    disciplinati    dalle    norme sull'immigrazione».
  La direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione del 22 dicembre 2011  precisa  che  «per  quanto  non espressamente previsto nella direttiva continuano  ad  applicarsi  le vigenti disposizioni che regolano la materia del  testo  unico  sulla
documentazione amministrativa». La  direttiva  fa  quindi  salve  «le speciali  disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello straniero».
  La legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  5  del  2012  ha soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3,  comma  2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000  le  parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute  nelle  leggi  e  nei regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a  decorrere  da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati  deve essere apposta, a pena di nullita', la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del 2000.
  2. Quanto all'attestato di idoneita' abitativa, l'art. 29,  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  al  comma  3  prevede  che  lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve  dimostrare la disponibilita', tra l'altro, di un alloggio conforme ai  requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa.
  Si richiede  che  l'alloggio  sia  idoneo  ad  ospitare  il  nucleo familiare  integrato.  Tale  idoneita'  e'  attestata  dagli   uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente  tecnico. Dunque, al di la' del nomen  juris  utilizzato  (si  parla,  infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'  abitativa  rappresenta  un'attestazione  di  conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi  natura  di certificato   e   non   puo'   pertanto    essere    sostituita    da un'autocertificazione.
  Sugli attestati di  idoneita'  abitativa  non  deve  quindi  essere apposta, a pena di nullita',  la  dicitura,  prevista  dall'art.  40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  pubblici servizi».
  3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art  40, comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Cio' in quanto la disposizione dettata dall'art.  9-bis,  comma  1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia  o concessione della cittadinanza non puo' essere  considerata  speciale rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000.  Tale  norma,  infatti,  non  ha carattere di specialita' per quanto attiene al procedimento,  con  la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico  e  giuridico che possano  giustificare  la  non  applicabilita'  della  disciplina dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del 2000.
  Sul punto puo' osservarsi che: a) il procedimento per  ottenere  la cittadinanza non rientra  nella  previsione  contenuta  nell'art.  3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che esclude  dal  campo  di  applicazione  della  semplificazione   della documentazione  amministrativa  i  soli  procedimenti  relativi  alla condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di  deroga ad un principio generale non  e'  estensibile  in  via  analogica  ad ipotesi non espressamente previste. E che  il  procedimento  relativo alla  cittadinanza  non  sia  assimilabile  a  quello  relativo  alla condizione dello straniero e  all'immigrazione  e'  dimostrato  anche dalla  circostanza  che  lo  stesso  art.  9-bis   fa   espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla  rinuncia o alla concessione della cittadinanza.
  E' indubbio, quindi, che il legislatore del  2009,  modificando  la legge  n.  91  del  1992,  ha  voluto  prevedere  l'allegazione   dei certificati non solo per gli  stranieri,  ma  anche  per  coloro  che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana  o  che  la  vogliano riacquistare  dopo  averla  perduta.  Sono,   queste,   ipotesi   che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;
  b) il legislatore del 2009 non ha  inteso  dettare  una  disciplina specifica relativamente all'acquisizione della  documentazione  utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere  applicabili  i  principi  generali  dettati  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non possono  ritenersi  in  contrasto  con  interessi  e valori costituzionali, sui quali e'  costruita  la  sovranita'  e  la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di  rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, conla conseguenza che l'amministrazione non puo' chiedere documentazione che puo' acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.
  Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della  documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti  privati deve essere apposta,  a  pena  di  nullita',  la  dicitura,  prevista dall'art. 40,  comma  02,  del  cit.  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo'  essere prodotto agli organi della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati gestori di pubblici servizi».
  Resta fermo che i cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente  agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in  Italia  o  presso  un Consolato   italiano   deve   procedersi    all'acquisizione    della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata  e  tradotta
all'estero nei termini di legge.
    Roma, 17 aprile 2012

                                                Il Ministro per la   
                                             pubblica amministrazione
                                               e la semplificazione  
                                                 Patroni Griffi      

Il Ministro dell'interno
      Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324

Convegno ASSURB sulle competenze in materia ambientale nella VAS: Marostica 20 settembre 2012

06 Set 2012
6 Settembre 2012

L'associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali ha organizzato un convegno, che si terrà a Marostica (VI) il 20 settembre 2012, dal titolo "Le competenze in materia ambientale nella VAS: Controllo o collaborazione istituzionale? Amministrazioni a Confronto".

La partecipazione è gratuita, ma è richiesto di comunicare l'adesione.

Ad oltre un decennio dalla Direttiva 2001/42/CE ed a pochi mesi dal Decreto Sviluppo appare importante trarre delle considerazioni sulla applicazione della VAS e sulle procedure che sono state attivate. L’ipotesi di lavoro perseguita è stata quella di offrire a diverse amministrazioni competenti un tavolo di dibattito tecnico pubblico, per riflettere su diverse filosofie di approccio e scambiare esperienze ed opinioni.

 Il convegno mira a condividere tra tecnici un confronto sull’applicazione della VAS nella pianificazione in diverse realtà territoriali, specificatamente in Emilia Romagna, in Lombardia, in Trentino Alto Adige ed in Veneto, ambiti scelti sia per la tradizione nella gestione del territorio che per le significative differenze nell’applicazione della VAS.

 Le competenze a cui si accenna nel titolo sono plurime (disciplinari, amministrative …), tutte facenti capo ad una architettura procedimentale differente. Così è ambiguo / ambivalente il confronto tra controllo / collaborazione, facente riferimento a diversi approcci alla VAS. Obiettivo di questo incontro è proprio quello di confrontare modelli e costruire scenari disciplinari ed amministrativi.

convegno Marostica

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – DPR 6 giugno 2001, n. 380.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto le seguenti modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi

con l'art. 13, comma 2, lettera b)) l'introduzione dell'art. 9-bis;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 9-bis

con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 13, comma 1

con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4

con l'art. 13, comma 2, lettera e)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 23 e la modifica dell'art. 23, commi 3 e 4;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 23, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4

con l'art. 13, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5,la modifica dell'art. 5, comma 3 e l'abrogazione del comma 4 all'art. 5; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 5, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4. con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 59, comma 2

con l'art. 13-bis, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 6, comma 2;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 6;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, comma 4.  

con l'art. 13, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3,6,10 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 20, commi 1,3,5-bis,6 e 10

 Il testo aggiornato del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – con evidenziate le modifiche sopra elencate è liberamente scaricabile al link:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

 Per comodità si allega in formato PDF il testo vigente al 31/08/2012.

DPR 380_2001 aggiornato al 31-08-2012

Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012
Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4 del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
 
Per effetto di tale modifica il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:
 
Art. 4 Regolamenti edilizi comunali
 

  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi  dell'articolo  2, comma 4, deve contenere la disciplina  delle  modalita'  costruttive,
con   particolare    riguardo    al    rispetto    delle    normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28.
  ((1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il  regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a 500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita' alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non si  applicano  agli  immobili  di  proprieta'  delle   amministrazioni pubbliche))
.

  2. Nel caso in cui  il  comune  intenda  istituire  la  commissione edilizia,  il  regolamento  indica  gli  interventi   sottoposti   al preventivo parere di tale organo consultivo.

Indirizzi della Regione Veneto sulla VAS nel PAT

05 Set 2012
5 Settembre 2012

Sul BUR n. 73 del 4 settembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1646 del 07 agosto 2012, recante: "Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.

Nelle premesse della deliberazione si spiega che: "Come noto, tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D,Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione.
L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106.
La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 3 agosto 2012 ', ha espresso il Parere n. 84 avente ad oggetto 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.
Con questo parere la Commissione VAS ha inteso che :
1) posto che la disposizione dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo citato, non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto, rimangono confermati i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS, le relative procedure di partecipazione, consultazione, valutazione e le esclusioni.
2) sulla scorta, poi, dell'esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS stessa nell'esaminare e valutare i Rapporti Preliminari e i Rapporti Ambientali di PAT/PATI (Commissione che opera dal 2006 e ha valutato n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI), ha ritenuto ragionevole proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione.
3) poiché il Decreto Sviluppo incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, e al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, con gliinevitabili maggior tempi e costi, ha individuato due indirizzi operativi.
Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la valutazione ambientale strategica di Piani e/o Programmi, n. 84 del 3 agosto 2012, Allegato A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti proponenti che professionisti, alcune linee di indirizzo volte sia alle ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia alla coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce del c.d. Decreto Sviluppo".

DGRV 1646 del 7 agosto 2012

1646_AllegatoA_242162[1]

Il permesso di costruire è ora negabile solo se il dissenso risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e, in caso diverso, solo previa conferenza di servizi‏

04 Set 2012
4 Settembre 2012
Il comma 5-bis, dell’articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla 134/2012 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012) rende ancora più complesso per i comuni gestire il procedimento di rilascio del permesso di costruire.
 
Il primo periodo del citato comma 5-bis, dispone: “Se entro il termine di cui al comma 3 (sessanta giorni) non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, nel caso in cui tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia indice la conferenza di servizi”.  
 
Sembrerebbe che la novella legislativa preveda che solo il contrasto palese con norme imperative legittimi il diniego del permesso di costruire.
In tutti gli altri casi, quando cioè le ragioni che potrebbero sostenere un diniego siano di carattere tecnico/valutativo diventa obbligatorio, a pena di illegittimità del diniego, indire una conferenza di servizi.
 
Appare quindi essenziale che, quando il responsabile del SUE richieda intese, concerti, nulla osta o gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, pretendere un giudizio preciso e motivato qualora l'opera oggetto dell'istanza risulti “assolutamente incompatibile” esigendo la precisazione delle ragioni del contrasto non sanabile e l'indicazione delle norme violate; in tutti gli altri casi, quando cioè i pareri non hanno i predetti requisiti che dimostrino la "assoluta incompatibilità" dell'opera, diventa sempre obbligatoria la convocazione di una conferenza di servizi.
 
Ci chiediamo a questo punto perchè obbligare il responsabile del SUE a convocare una conferenza di servizi?
 
A questo punto subentra il secondo comma che dispone: “Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.”.
 
Ci si chiede a questo punto: se un'opera dovesse ritenersi non "assolutamente incompatibile", la determinazione finale può superare il parere negativo di un'amministrazione o di un ufficio tenendo conto "delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento" risultanti dalla conferenza di servizi?
 
Ai giudici amministrativi l'ardua sentenza.
dott. David De Arena

Ha ancora senso la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi per i giornali?

04 Set 2012
4 Settembre 2012

La possibilità di aprire punti vendita esclusivi e non esclusivi per la distribuzione-vendita di periodici e/o quotidiani risulta essere oggetto di continue riforme e mutamenti legislativi (comunitari, statali e regionali), in un ottica di progressiva liberalizzazione delle attività commerciale iniziata con la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) e da ultimo attuati con gli artt. 34-35 del decreto Salva-Italia nonché con l'art. 1 del Decreto Liberalizzazioni.

Da una ricerca effettuata sul web sembrerebbe emergere, anche allo stato attuale della normativa, il venir meno della rilevanza della distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Allego copia del materiale più interessante reperito:

- delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003 la quale dà attuazione al d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 che prevede delle limitazioni per l'apertura di punti vendita non esclusivi;
- delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1010 del 05 giugno 2012 la quale dà attuazione al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto Salva-Italia) e al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) che, al contrario, liberalizzano il settore commerciale;
- articoli che ritengono venuta meno la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, stante la possibilità per gli edicolanti di vendere qualsiasi prodotto;
- attività di segnalazione e consultiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - bollettino n. 42 del 7 novembre 2011 - in tema liberalizzazione dell'attività di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici;
- TAR Veneto, 07 febbraio 2012, n. 184.

dott. Matteo Acquasaliente

materiale punti vendita esclusivi e non

La non costante giurisprudenza del TAR Veneto sul potere dei comuni di disciplinare le distanze del Piano Casa

03 Set 2012
3 Settembre 2012

Il TAR Veneto si è recentemente riespresso sul tema del potere dei comuni di disciplinare l’applicazione del Piano Casa con la sentenza n. 01105/2012.

I ricorrenti sono proprietari di un immobile (edificio e terreno circostante) ad uso promiscuo, commerciale e residenziale, sito nel Comune di Vicenza, zona S. Croce.

L'edificio è destinato al piano terra, all'esercizio del commercio (rivendita complementi d'arredo), ai piani superiori, ad abitazione.

II terreno è invece tutto destinato a parcheggio.

Per effetto di una variante al P.R.G. allora vigente, la porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti è stata parzialmente compresa in un ambito urbano, gravato da un vincolo strumentale. Per effetto di detta variante l'area di proprietà dei ricorrenti veniva individuata come area a servizi di interesse generale e, più precisamente, da destinarsi a parcheggio pubblico.

Al fine di soddisfare l'esigenza di realizzare taluni parcheggi coperti a servizio dell'attività commerciale nella porzione non compresa nell'area di pianificazione attuativa, i ricorrenti presentavano un’istanza di rilascio di titolo edilizio (p.g. n. 6173/10 e 7928/2010) ai sensi e per gli effetti della L.Reg. 14/09.

Con preavviso di diniego, comunicato in data 20 gennaio 2011, il Comune di Vicenza preannunciava il rigetto dell'istanza.

In data 21 aprile 2011 i ricorrenti ricevevano la comunicazione del provvedimento di diniego opposto dal Comune di Vicenza che cosi motivava: "l'intervento edilizio proposto non è conforme alla normativa urbanistico edilizia per contrasto, sul confine di zona, con il disposto dell'art. 1.1. della Delibera del Consiglio Comunale n.71 "Limiti e criteri e modalità applicative ai fini dell'attuazione della L.R.14/09" in quanto ".. . non sono ammesse deroghe alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade, ecc... ".

Detto provvedimento veniva impugnato unitamente alla delibera del Consiglio comunale del Comune di Vicenza, n. 71 del 30 ottobre 2009, con cui venivano introdotte deroghe all'ambito di applicazione della l.r. 14/09 e, ancora, unitamente alle delibere adottate in variante del Prg e con riferimento alle aree in questione in epigrafe citate.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato per i motivi di seguito precisati.

Con il primo motivo il ricorrente fonda l’illegittimità del diniego impugnato sostenendo, a sua volta, l’illegittimità della delibera n. 71/09 adottata dal Comune di Vicenza in attuazione della L. Reg.14/2009. A parere della ricorrente solo le distanze fissate dalla Legge statale devono considerarsi pienamente vigenti, stante l’impossibilità per l’Amministrazione di prevedere limiti ulteriori. Solo quindi la violazione di detta peculiare tipologia di distanze avrebbe potuto legittimare l’adozione di un provvedimento di rigetto a fronte della presentazione di un’ istanza di costruire.

Il TAR afferma nella sentenza che “...Detta ricostruzione deve ritenersi non condivisibile…”.

Afferma infatti che il connaturato disposto degli art. 9 comma 5 della L. reg. 14/2009 e art.8 comma 4 dell’art.13/2001 ha attribuito ai Comuni il potere di adottare specifiche delibere attuative della Legge c.d. “Piano casa”, in quanto tali, suscettibili di prevedere ” se e con quali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli art. 2 e 3, compiendo all’uopo….specifiche valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio paesaggistico ed ambientale”. Rientrava quindi nei poteri dei Comuni dare attuazione alla normativa soprarichiamata, ponendo in essere degli atti di vera e propria pianificazione urbanistica, provvedimenti questi ultimi che, per assurdo, avrebbero potuto non solo limitare, ma anche escludere (entro determinate eccezioni) l’applicazione della normativa di cui si tratta. L’esercizio di detto potere, espressamente delegato per volontà del Legislatore Regionale al Comune, ha attribuito allo stesso la facoltà di esercitare un’attività tipicamente di “discrezionalità tecnica”, obbligando l’Amministrazione al solo rispetto di prederminati limiti (si veda l’artt. 2 -9 della L.reg.14/2009) contenuti nella stessa disciplina, tra i quali, è opportuno ricordare proprio le norme sulle distanze di derivazione statale.

Continua il TAR Veneto affermando che ricordata così la ratio alla base della normativa sopra richiamata risulta evidente come sia da considerare pienamente legittima la scelta posta in essere dal Comune di Vicenza di “non introdurre deroghe alle disposizioni vigenti degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade ecc..”, intendendo così attuare una forma di politica urbanistica del territorio strettamente rispettosa dei limiti previgenti e, ciò malgrado le possibilità di deroga consentite dalla normativa citata.

Ne consegue, afferma il TAR, la legittimità della delibera del Consiglio Comunale di Vicenza e, nel contempo, la contestuale infondatezza del motivo di impugnativa addotto dalla ricorrente.

Ma vi è di più.

Il TAR Veneto dichiara altrettanto infondato il secondo motivo alla base del ricorso nella parte in cui assume ostativo al rilascio del permesso di costruire quanto contenuto nell’art. 8 punto 4 delle NTA laddove ritiene illegittima l’equiparazione – disposta ai fini del calcolo delle distanze – tra il “confine delle zone urbanistiche” e i “confini di proprietà”. Per il ricorrente non sarebbe possibile fondare il diniego del permesso impugnato sulla violazione della distanza dal confine da un’area di interesse pubblico in quanto mancherebbe il piano attuativo idoneo a individuare, e localizzare, la specifica opera che persegue l’interesse pubblico e, ancora, a concretizzare così una classificazione urbanistica ritenuta di mero indirizzo in quanto contenuta nel solo Piano Regolatore.

E’ del tutto evidente, afferma il TAR Veneto la non ammissibilità di detta argomentazione e, ciò, laddove si consideri come la legittimità dell’equiparazione tra le zone urbanistiche ai “confini in proprietà” è il risultato della asserita indispensabilità di fissare un limite che sia il presupposto per un corretto calcolo delle distanze e, ciò, anche in mancanza di un opera pubblica già realizzata. La stessa norma risponde, inoltre, all’applicazione di un principio equitativo – così come avviene per i “confini in proprietà” - in ragione del quale il rispetto delle norme in materia di distanze viene ripartita – equamente - tra le due aree confinanti in funzione della loro destinazione e zonizzazione prevista nel Piano regolatore e, ciò, quindi a prescindere se la classificazione, delle une, preveda la realizzazione di un interesse personale e privatistico o, al contrario, la tutela di un interesse generale e proprio della collettività che incide su quel determinato territorio.

Prosegue il TAR Veneto affermando che è inoltre del tutto evidente come la suddivisione in zone costituisca il compito “primario” cui è deputato proprio il Piano regolatore (o le sue varianti), non essendo necessario l’emanazione di un piano attuativo se non per stabilire modalità di esecuzione e prescrizioni che nulla hanno a che vedere con la destinazione già impressa e definita dallo stesso Prg. Laddove si facesse propria l’interpretazione del ricorrente ne verrebbe svilita la stessa concreta applicazione della normativa sulle distanze che, resterebbe quasi “sospesa”, e comunque non applicabile, in mancanza dell’emanazione degli strumenti di pianificazione secondaria.

 I principi desumibili dalla sentenza sopra illustrata appaiono però sigificativamente diversi da una precedente sentenza del TAR Veneto già commentata su blog venetoius.myblog.it  in data 22/10/2010.

Un Comune, in sede di approvazione della deliberazione comunale prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale veneta n. 14/2009 (piano casa), probabilmente per arginare gli effetti dannosi che deriverebbero dalla interpretazione del piano casa in senso ampio, vale a dire nel senso che l'ampliamento in deroga in esso previsto (articolo 2, comma 1) consenta di derogare a tutte le previsioni del regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici, ha previsto che “la norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune di R. e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del codice civile".

Tenendo conto del fatto che il comma 8 dell'art. 9 della legge fa già "salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente" e che, di conseguenza, il piano casa non consente di derogare alla distanza di 3 metri tra costruzioni, prevista dal'art. 873 del codice civile, e alla distanza di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal decreto ministeriale del 1968 (che sono normative statali), è evidente che il Comune voleva soprattutto  dire che il piano casa non può derogare alle distanze dai confini previsti dalla normativa comunale (di solito sono previsti 5 metri). 

 Il TAR Veneto, però, con la sentenza n. 5694 del 2010, ha annullato tale previsione limitativa introdotta dal comune, affermando che:

“… 4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata dal Comune di R. tenda a comprimere l’efficacia di una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09…”.

dott. David De Arena

sentenza TAR veneto 1105 del 2012

Le modifiche alla L. 241/90 in forza del decreto legge 83 del 2012 dopo la conversione

03 Set 2012
3 Settembre 2012

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187),ha disposto le seguenti modifiche alla legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo:

 -       con l'art. 13, comma 01, la modifica dell'art. 2, comma 9-bis come segue:

 Art. 2  (Conclusione del procedimento).

 “…9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al funzionario      di      piu'      elevato      livello      presente nell'amministrazione.((Per ciascun procedimento,  sul  sito  internet istituzionale  dell'amministrazione   e'   pubblicata,   in   formato tabellare  e  con   collegamento   ben   visibile   nella   homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere  sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti  del comma 9-ter. Tale soggetto, in  caso  di  ritardo,  comunica  senza indugio il nominativo del responsabile,  ai  fini  della  valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza  alle  disposizioni  del  presente comma,  assume  la  sua  medesima  responsabilita'  oltre  a   quella propria)).”

  -       con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 1 come segue:

 Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

 “….tali attestazioni e asseverazioni sono  corredate dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di competenza dell'amministrazione.((Nei  casi  in  cui  la  normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o  pareri  di  organi  o  enti appositi, ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni competenti.))  La  segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati  tecnici, puo' essere presentata mediante  posta  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'  previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da parte dell'amministrazione…”

 -       con l'art. 3, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 14-bis come segue:

 Art. 14-bis. (Conferenza di servizi preliminare)

   “ … ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del procedimento.)) …“

Modifiche al decreto legislativo 59/2010 (attuazione direttiva servizi nel mercato interno)

03 Set 2012
3 Settembre 2012

Sulla G.U. del 31 agosto 2012 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.‏

 Modifiche decreto servizi nel mercato interno

 

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